Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Considerato che:
il CGA “in sede di esecuzione del giudicato”, in data 15 ottobre, ha dichiarato, con sentenza depositata il 10 novembre 2009, “l’obbligo dell’Amministrazione scolastica intimata di conformarsi al giudicato” che già disponeva l’annullamento di tutte le procedure concorsuali “secondo le modalità e nei termini definiti al capo 3 della sopraestesa motivazione, assegnando alla stessa, per provvedere, il termine di giorni sessanta dalla notificazione o comunicazione della presente decisione” e si è riservato “la nomina del commissario ad acta alla istanza di parte”, al fine di adempiere alle suddette decisioni della stessa Corte; nessun atto consequenziale a quanto sopra esposto, ovvero di annullamento di tutte le procedure concorsuali, così come disposto dalle sopra richiamate sentenze definitive della massima Corte amministrativa siciliana, risulta adottato alla data odierna dall’ Uficio scolastico regionale per la Sicilia,
si chiede di sapere:
se, alla luce di quanto su esposto, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, in sede di autotutela amministrativa, così come disposto dall’articolo 21-quinqies della legge n. 241 del 1990:
Senato della Repubblica
(Atto n. 4-02345 Pubblicato il 1 dicembre 2009)
Prot. n. AOODGPER 19030
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Roma, 21 novembre 2008
Oggetto: Corretta interpretazione dell’art.3 del D.M. 131/07 in rapporto all’art.7, comma 9 dello stesso decreto – attività didattiche di sostegno.
Viene segnalato che taluni Dirigenti scolastici, esauriti gli elenchi dei docenti specializzati per le attività didattiche di sostegno della prima fascia delle graduatorie del proprio istituto, non passano agli elenchi di seconda o terza fascia ed in mancanza, a quelli di altri istituti viciniori, ma procedono alla nomina di docenti non specializzati appartenenti nell’ordine alle tre fasce; ciò perché a loro avviso, pur se gli elenchi delle proprie fasce sono esauriti non lo sarebbero le graduatorie.
Al riguardo si richiamano le SS.LL. al rispetto dell’art. 14, comma 6 della legge 104/92, secondo cui l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
La norma in questione, peraltro, risulta richiamata in maniera non equivoca nell’art.6, comma 2 e nell’art. 7, comma 9 del D.M. 131/07, con il quale è stato adottato il regolamento sul conferimento delle supplenze (v. in proposito nota prot. n. 12510 del 25 luglio 2008, sez. Posti di Sostegno, terz’ultimo capoverso).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta